ALLEGATO "B" AL N. 16815 DI RACCOLTA
ARTICOLO 1) - Denominazione
L'Associazione si denomina: "LE RAGIONI DEL CUORE - ONLUS". 'Associazione
assume come proprio segno distintivo un proprio "logo" che per una parte
rappresenta un cuore e per l'altra il viso di una donna che sta a rappresentare
la ragione.
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che ne costituisce
peculiare segno distintivo ed a tal scopo viene inserita in ogni comunicazione e
manifestazione esterna della stessa.
ARTICOLO 2) - Sede
L'Associazione ha la sede legale in Foggia, in Via Antonio Gramsci n. 8/B, sc.
C.
L'Associazione espande la sua attività in tutto il territorio della Repubblica
Italiana e all’estero.
ARTICOLO 3) - Durata
L'Associazione avrà durata illimitata.
ARTICOLO 4) - Scopi
L'Associazione non ha fine di lucro, ai sensi dell'art. 10 lett. b) e c) del
D.Lgs 460/97, l'associazione si propone esclusivamente le finalità di
carattere solidaristico e sociale e non può svolgere ulteriori attività diverse
da quelle di cui infra, che non siano espressamente previste e che non siano
direttamente collegate al perseguimento degli scopi dichiarati nel presente
Statuto, ad eccezione di quelle direttamente
connesse.
ARTICOLO 4 BIS) - Finalità
L’associazione "LE RAGIONI DEL CUORE - ONLUS" si propone di essere la voce delle
persone diversamente abili, di tutte quelle in stato di difficoltà fisica e/o
emotiva e, nello specifico: anziani, allettati e persone sole e non
autosufficienti in genere. Dare voce a chi non ne ha
costituisce lo scopo primario nonchè l’anima dell'associazione.
La
finalità dell’associazione è quella di far conoscere alla società i bisogni e le
esigenze dei diversamente abili al di là di barriere morali, assistere le
persone allettate in stato di difficoltà e favorire lo sviluppo di una nuova
mentalità sociale basata sulla non esclusione, al fine di favorire
l’abbattimento della diversità per giungere ad una totale e completa inclusione
di queste persone nella società. Favorire
l’incontro e la socializzazione al fine di abbattere il muro della diversità sia
essa fisica o mentale per dimostrare che essa può e deve essere superata.
Con
grande entusiasmo e propositività l'associazione si prefigge il compito di far
uscire queste persone dall’ombra che le avvolge; essa spesso significa poca
conoscenza, difficoltà, solitudine. Considerato che si teme e si ha paura solo
di ciò che non si conosce a fondo l’associazione “LE RAGIONI DEL CUORE ONLUS”
mira ad emancipare queste persone dalla loro condizione di difficoltà per
mostrarle alla società con i loro limiti, ma anche e soprattutto con la loro
ricchezza e voglia di vivere ed esistere, come persone attive e partecipi nella
società perchè, ad essa, possono apportare un grande contributo. In quest’opera
di grande responsabilità, l’associazione sarà anche di sostegno alle famiglie
che con amore e con grande forza si prendono cura dei loro
cari;
una forza che è data proprio dalle ragioni del cuore che anche questa
associazione vuole fare proprie, per portarle alla luce, non più come voce sola,
ma come coro: il coro delle ragioni del cuore che con i migliori auspici ci
auguriamo divenga il coro di un’intera società.
A tal
fine mira a raggiungere una diffusione nazionale con tutti i riconoscimenti di
legge.
Al
Consiglio Direttivo è attribuita la facoltà di prevedere l'istituzione di
Commissioni Permanenti distinte nelle seguenti aree tematiche:
- assistenza domiciliare;
- barriere architettoniche e vita indipendente;
- riabilitazione ausili e sostegno psicologico;
- scuola;
- inserimento lavorativo con connessa assistenza legale;
-
con e dopo di noi;
Il
Consiglio Direttivo avrà il compito di predisporre un Regolamento, per
regolamentare l'attività delle Commissioni Permanenti, all'uopo istituite; ogni
Commissione potrà essere composta da n.3 (tre) membri
esperti
nel settore che daranno il loro specifico apporto in relazione alle loro
competenze partecipando attivamente alla vita associativa in qualità di esperti;
si occuperanno di redigere relazioni semestrali per
ciascuna area tematica evidenziando la situazione attuale carenze novità e
interventi possibili per apportare miglioramenti. Tale attività di report sarà
portata a conoscenza di tutti i soci con incontri e/o ogni altro mezzo di
comunicazione (posta ordinaria, posta elettronica e fax).
ARTICOLO 5) - Associati
Possono
essere associati le persone fisiche e/o giuridiche che accettino lo Statuto e ne
condividano gli scopi.
Gli associati hanno pari diritti all'interno dell'Associazione.
La
piena partecipazione alla vita associativa, come pure la paritetica
legittimazione al voto in assemblea e l'uniforme elettorato attivo e passivo per
tutte le cariche sociali spettano a tutti gli associati. Gli
eventuali servizi prestati dagli associati, nell'ambito dell'attività
dell'Associazione, saranno di carattere personale, spontaneo e gratuito, senza
finalità di lucro anche se indiretto e non potranno essere remunerati in alcun
modo e ad alcun titolo sia direttamente che indirettamente nemmeno da parte dei
beneficiari. Agli associati spetta il rimborso delle sole spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, dietro presentazione della relativa
documentazione giustificativa. Gli associati non assumono alcuna responsabilità
patrimoniale oltre l'importo delle quote da ciascuno versate.
Possono
essere associati anche Enti, Società ed altre Associazioni tramite i loro
rappresentanti o delegati.
E' espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa, salva la facoltà
di recesso.
Articolo 6) - Ammissione
L'ammissione alla carica di associato avviene attraverso la presentazione
scritta che l'aspirante inoltra al Consiglio Direttivo precisando le proprie
generalità, delibere e deleghe in caso di Enti o Società, e impegnandosi ad
osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
Sull'ammissione decide insidacabilmente e senza obbligo di esprimere le
motivazioni il Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti al versamento
della quota di ammissione e della quota sociale in corso stabilita annualmente
dall'Assemblea.
ARTICOLO 7) - Perdita della qualifica di associato
La
qualifica di associato si perde per decadenza, esclusione o dimissioni. La
decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che
abbiano perduto qualcuno dei requisiti necessari per l'ammissione.
L'esclusione si applica nei confronti degli associati che non osservano le
delibere degli organi sociali e le norme previste dal presente Statuto, o per
gravi motivi; è di competenza del Consiglio Direttivo.
Gli
associati decaduti, esclusi, dimessi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all'Associazione non possono avanzare richieste di alcun rimborso
dei contributi versati, e non hanno nessun diritto sul
patrimonio dell'Associazione nè possono utilizzare per loro fini quanto
l'Associazione abbia prodotto, anche con la loro collaborazione.
ARTICOLO 8) - Organi sociali
Sono
Organi sociali dell'Associazione:
-
l'Assemblea generale dei associati;
- il
Consiglio Direttivo;
- il
Presidente, il Vice Presidente;
- il
Tesoriere;
- il
Segretario;
- il
Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 9) - Assemblea
L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione, investito delle
preminenti deliberazioni generali della stessa ed è costituita da
tutti
gli associati in regola con il pagamento delle quote.
L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da suo
delegato, purchè associato. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario ed
eventualmente due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea generale debbono
constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 10) - Oggetto Delibere Assembleari
Spetta
all'Assemblea generale:
- dare
indicazioni sugli indirizzi e le direttive di massima per il conseguimento degli
scopi statutari;
-
eleggere il Consiglio Direttivo;
-
eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
-
deliberare su tutti gli argomenti ad essa demandati per legge o per Statuto.
ARTICOLO 11) - Convocazione Assemblea
L'Assemblea generale è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio consuntivo
e preventivo. L'assemblea è altresì convocata dal
Presidente quando il Consiglio Direttivo lo ritenga utile o quando ne sia fatta
richiesta da almeno un quarto degli associati oppure dal Collegio dei Revisori.
L'Assemblea generale può essere convocata anche fuori della sede sociale.
ARTICOLO 12) - Modalità convocazione Assemblea
La
convocazione dell'Assemblea generale è fatta a mezzo lettera ordinaria, o fax, o
posta elettronica, inviati agli associati, all'indirizzo comunicato al Consiglio
Direttivo, almeno otto giorni prima della data della riunione e indicanti il
luogo, data, ora sia della prima
che
della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea
generale è altresì regolarmente costituita con la presenza di tutti gli
associati nonchè di tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori.
ARTICOLO 13) - Validità Assemblea
L'Assemblea generale è validamente costituita quando siano presenti almeno la
metà degli associati aventi diritto al voto, in prima convocazione; mentre in
seconda convocazione l'Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia
il numero degli associati
presenti aventi il diritto di voto. La seconda convocazione non potrà aver luogo
se non dopo un'ora dalla prima convocazione.
ARTICOLO 14) - Deliberazioni
Le
deliberazioni sono approvate a maggioranza degli associati presenti o
rappresentati aventi diritto di voto. Per le delibere riguardanti le modifiche
dello Statuto o l'eventuale scioglimento dell'Associazione e
devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno la
maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
ARTICOLO 15) - Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea
generale tra gli associati. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il
Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in
carica tre anni. I consiglieri sono sempre rieleggibili. Nessun compenso è
dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per tale carica. In caso di
dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua
sostituzione, chiedendone
convalida alla prima Assemblea generale.
ARTICOLO 16) - Convocazione Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo
ritenga necessario o ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri, e
comunque almeno ogni tre mesi.
La
convocazione è effettuata a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno inviato
almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza può essere fatta
almeno un giorno prima.
Il
Consiglio è validamente costituito anche senza essere stato convocato se
presenti tutti i consiglieri ed il Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.
Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice
Presidente o in assenza di entrambi dal più anziano dei consiglieri presenti. Di
ogni seduta deve essere redatto verbale.
ARTICOLO 17) - Il Presidente
Al
Presidente compete la rappresentanza legale e la firma sociale
dell'Associazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le
funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Presidente potrà assumere
provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18) - Il Tesoriere
Il
Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e
consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione, da
sottoporre all'Assemblea.
ARTICOLO 19) - Il Segretario
Il
Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la
gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni
eventualmente delegategli dal Consiglio.
Partecipa al Consiglio Direttivo anche senza diritto di voto.
ARTICOLO 20) - Collegio dei Revisori
Il
Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti dall'Assemblea generale anche fra i non associati.
Il
Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila
sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della
contabilità sociale, può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e
controllo.
ARTICOLO 20 bis) - Gratuità della carica
Tutte le cariche previste dagli artt. 15, 17, 18, 19 e 20 sono gratuite.
ARTICOLO 21) - Patrimonio Sociale
Il
Patrimonio Sociale è costituito:
- dalle
quote sociali;
- dalle
quote versate dai nuovi associati per tassa di
ammissione;
- da
eventuali donazioni e lasciti;
- da
contributi di Enti pubblici e privati;
- da
proventi di iniziative sociali.
ARTICOLO 22) - Utili e avanzi di gestione
Ai
sensi dell'art. 10 lett. d) del D.Lgs 460/97 è vietato, espressamente
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, o siano
effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge o statuto facciano parte della
medesima unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente
per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse
direttamente connesse.
ARTICOLO 23) - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla
compilazione del bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.
ARTICOLO 24) - SEDI DISTACCATE E AUTONOMIA FINANZIARIA
L’associazione ha come sua principale sede i locali siti in Vale Candelaro n. 88
a Foggia (FG).
È
riconosciuta la possibilità di prevedere singole sedi distaccate nell’ambito del
territorio provinciale e/o regionale con autonomia gestionale, fino a 25
(venticinque) associati.
Il
responsabile della Sede Distaccata, preferibilmente sarà anche membro del
Consiglio Direttivo e risponderà dell'organizzazione e della gestione della Sede
in seno al Consiglio Direttivo. Ove il numero degli associati
superi
25 (venticinque), la Sede distaccata dovrà costituirsi in Associazione autonoma,
con piena autonomia finanziaria e legale.
ARTICOLO 25) - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà
interamente destinato ad Associazioni e/o Enti con finalità analoghe, purchè
ONLUS, sentito, comunque, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190
della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Si richiedono tutte le agevolazioni ed esenzioni fiscali previste dalle leggi
vigenti, ivi compreso espressamente il D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, per le
Associazioni ONLUS.
ARTICOLO 26) - Disposizioni Finali
Per
tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia.
F.to
CAMPANARO MARIA ROSARIA
F.to
IACULLO PASQUINA
F.to
ANTONIO CINQUESANTI
F.to
CURCELLI ROSA
F.to de
NISI CLEMENTINA
F.to de
NISI TIZIANA
F.to
ESPOSTO MARIA MADDALENA
F.to
RICCIARDI GIOVANNI EMANUELE
F.to ALBA MAZZEO Notaio
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